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AGENDA GUIDA
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Nell'ordinamento giuridico italiano esistono tre tipi di matrimonio:
- il matrimonio civile: (presso il comune), celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile;
- il Matrimonio Concordatario: celebrato davanti al Ministro del culto cattolico (Parroco)
- il Matrimonio religioso acattolico (celebrato davanti al ministro di culto acattolico: Adi Ucebi - Testimoni Di Geova – ecc.)
ITER BUROCRATICO :
Documenti per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione di matrimonio.
La richiesta dei documenti necessari per sposarsi è oggi diventata molto più semplice
grazie all’introduzione della legge Bassanini – in materia di autocertificazioni, che ha
notevolmente semplificato l’iter burocratico per il reperimento dei certificati richiesti
per la pubblicazione che ora è compito del Comune.
Tuttavia per evitare l’insorgere di qualsiasi tipo di imprevisto, si consiglia comunque
di iniziare a preparare “le carte” con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data
fissata per il matrimonio.
DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CIVILE – CONCORDATARIO E ACATTOLICO
Per il matrimonio civile, concordatario e acattolico occorre che uno dei due fidanzati,
circa tre mesi prima del matrimonio, si rechi presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune
di residenza per firmare un documento (con i dati personali degli sposi) e fissare
l’appuntamento per la promessa di matrimonio.
(Formalità preliminari al matrimonio)
Sarà l’ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita per la pubblicazione di matrimonio:
1) copie integrali degli atti di nascita;
2) certificati cumulativi: stato libero-cittadinanza e residenza entrambi i nubendi;
Nel giorno fissato per tale pubblicazione è indispensabile:
1) La presenza dei due nubendi (entrambi muniti di un documento di identità valido) ;
2) 1 marca da bollo di € 14,62 per la pubblicazione se gli sposi sono residenti nello stesso Comune;
2 marche da bollo di € 14,62 se gli sposi sono residenti in Comuni diversi;
3) Il codice fiscale di ognuno di essi;
4) L’indirizzo dell’abitazione presso cui fisseranno la propria dimora gli sposi dopo il matrimonio.
5) Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: occorre il nulla osta del Consolato o dell’Ambasciata del paese di origine.
La stessa procedura è richiesta per il matrimonio concordatario o acattolico.
L’unica differenza è che oltre a tutto questo è necessaria, la richiesta di pubblicazione di matrimonio da parte del parroco o del ministro di culto acattolico di appartenenza di uno dei due sposi.
Dopo la sottoscrizione del Verbale di Pubblicazione di matrimonio le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della Casa Comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell’atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo dove intendono contrarre matrimonio.
Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l’intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinchè chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterrano il “nulla osta” al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità del certificato di eseguite pubblicazioni.
REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER CONTRARRE MATRIMONIO
1. Aver compiuto 18 anni d’età; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la matrurità psichica del minore e che ricorrano gravi motivi.
2. La sanità mentale per cui l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
3. La libertà di “status” cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
4. L’inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
5. Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
6. La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l’annullamento o la
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se:
a) il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi;
b) quando il matrimonio non è stato consumato;
c) quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.
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